FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal presidente dell'organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg. - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare la data, l'ora e gli argomenti da trattare nella seduta.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.
Art. 2- Programmazione delle attività degli organi collegiali.
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 3 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali.
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
Art. 4- Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.
Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Art. 5- Convocazione del Consiglio di Classe o di Interclasse.
Il Consiglio di Classe o interclasse è convocato dal preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il presidente.
Art. 6 - Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe o di Interclasse.
Le riunioni del Consiglio di Classe o di Interclasse devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri Organi Collegiali di cui all'art. 3.
Art. 7- Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terzultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Art. 8 - Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti.
Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti, art. 2 e 3.
Art. 9- Prima convocazione del Consiglio d'istituto.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal preside.
Art. 10 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d'istituto.
Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
Art. 11 - Convocazione del Consiglio d'Istituto.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
Art. 12- Relazione annuale.
La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 6, ultimo comma del D.P.R. del 31 maggio 1974, n. 417, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo.
La relazione, firmata dal presidente di Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata dal Preside al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
Art. 13- Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto, disciplinata dall'art. 27 deI D.P.R. deI 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria di istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Preside dal Segretario del Consiglio; il Preside ne predispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Art. 14 - Convocazione del Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti.
Il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal
Preside:
- in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del
servizio, richiesta dai singoli insegnanti, a norma dell'art. 66 del D.P.R. del 31
maggio 1974, n. 417;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di
prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. del 31 maggio 1974, n. 417;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 15- Assemblea e Comitato dei Genitori.
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli Insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Preside.
La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.P.R. n. 416 deI 1974.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'Assemblea d'Istituto.
Il comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di Classe e del Consiglio d'istituto avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI
Art. 16 - Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre.
Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:
* l'accesso alla Biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche, nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane;
* modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
* la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare.
Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal Consiglio d'istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche con la presenza di un docente.
Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali.
Il Preside può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare a docenti le funzioni di Direttore della Biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio d'istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole.
GLI STUDENTI
NORME DI VITA SCOLASTICA
Art. 17 -Ingresso a scuola degli studenti
L'ingresso a scuola è consentito fino alle ore 8,00. Alle ore 8,10 è previsto l'avvio delle lezioni. I ritardatari non saranno ammessi in classe alla seconda ora se non muniti di autorizzazione firmata dal Preside o da chi ne fa le veci.
Ogni 3° (terzo) ritardo sarà giustificato da un genitore o da chi ne fa le veci. In caso di reiterazione di ritardi saranno adottati provvedimenti disciplinari.
Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni non è consentito fermarsi nei corridoi.
Art. 18- Periodo di socializzazione
Durante il periodo di socializzazione (che si svolge dalle ore 10,55 alle ore l1,05) è opportuno che gli alunni non si discostino dalla classe o dall'insegnante al fine di evitare a quest'ultimo responsabilità gravose.
Anche il personale ausiliario è impegnato nella vigilanza degli alunni durante gli intervalli o durante le brevi assenze dei docenti dalle rispettive classi.
E' fatto divieto di fumare nei corridoi, nelle aule e nei bagni. Saranno
effettuati periodici controlli. Per i trasgressori sono previsti severi
provvedimenti disciplinari.
Art. 19- Uscita degli allievi al bagno.
E' consentita l'uscita per i bagni (salvo i casi di assoluta necessità) una sola volta nel corso della mattinata e mai prima dell'inizio della 3^ ora. Sarà cura dell'insegnante far uscire per i bagni non più di un alunno per volta.
Art. 20- Assenze degli alunni
Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora. Ogni quinta assenza sarà giustificata personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando questa dovesse protrarsi per più di cinque giorni.
Art. 21 - Uscita dalla scuola.
La fine delle lezioni è prevista per le ore 14,00 o per le ore 12,00 o per le ore 13,00. Le classi si avvieranno ordinatamente all'uscita accompagnati dal docente dell'ultima ora.
L'uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi l'alunno dovrà essere rilevato da un genitore o dall'esercente la patria potestà. Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate.
Art. 22- Uso delle strutture.
Ciascun alunno occuperà nel corso dell'anno sempre lo stesso banco in classe o nei laboratori al fine di consentire la ricerca del responsabile di eventuali danneggiamenti.
Ciascun alunno risponderà personalmente del proprio banco e della propria aula e di tutti gli ambienti scolastici. Egli riserverà ai locali e alla suppellettile scolastica lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di sua proprietà.
Art. 23- Collaborazione scuola famiglie.
Le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di assenze e ritardi frequenti.
Art 24- Assemblee.
Le Assemblee d'Istituto e di Classe rappresentano una occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli alunni sono invitati ad una consapevole, ordinata e attiva partecipazione. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, alle assemblee d'istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (cioè maggio). L'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o del 10% degli studenti. L'assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che effettuano regolare richiesta di assemblea al Preside. 11 Collegio dei Docenti ha dichiarato la disponibilità dei professori ad attivare, durante le assemblee d'istituto o di classe, iniziative inerenti i diversi progetti approvati. Le assemblee di classe si svolgeranno alla presenza del docente dell'ora delegato dal Preside. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono regolate da quanto previsto dal D.
Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Art.. 25- Comitato studentesco.
Il Comitato Studentesco d'istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. n. 416 del 1974, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee studentesche d'istituto, funzioni dì garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri
compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Il Comitato Studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni.
Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Preside potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato Studentesco, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.
Art. 26- Attività parascolastiche ed extrascolastiche
Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile, morale della comunità scolastica.
Art. 27- Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti
I signori alunni sono invitati a parcheggiare moto e ciclomotori lungo la via adiacente e non già frontalmente alla sede dell'istituto, come spesso avviene
attualmente, arrecando danni alle macchine ivi in sosta. Non si assicura alcuna custodia delle moto parcheggiate come sopra; pertanto gli alunni sono invitati a dotarle di robuste catene.
Art. 28- Rapporti con la presidenza.
La presidenza è a disposizione degli alunni per la soluzione, nei limi del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo, didattico. A tal fine sono delegati i Sigg. Collaboratori del Preside e i Coordinatori di classe.
DOCENTI
INDICAZIONI PER UN ORDINATO SVOLG1MENTO
DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Art. 29- Vigilanza sugli alunni
Ogni Docente all'inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in classe.
Il Docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni controllando che non ci siano contraffazioni.
Ogni quinta assenza richiederà il visto del Preside. Ogni Docente segnalerà in presidenza i casi di assenze numerose e/o periodiche.
Ciascun Docente si adopererà perché ogni alunno sieda sempre allo steso banco e sia responsabilizzato alla buona tenuta dello stesso. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori.
Ciascun Docente non consentirà l'uscita di più di un alunno per volta per i bagni e solo (eccetto casi di assoluta necessità) dopo la seconda ora di lezione.
Un solo rappresentante di classe potrà uscire cinque minuti prima dell'intervallo per il ritiro delle consumazioni dal bar.
Ciascun Docente, durante il periodo di socializzazione, avrà la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento dei propri alunni adottando tutte le misure che egli riterrà necessarie. Ciascun Docente vigilerà affinché gli alunni non fumino nei locali dell'istituto; egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale.
In spirito di collaborazione con la presidenza ciascun Docente vigilerà sul comportamento degli alunni anche non appartenenti alla propria classe segnalando al Preside i casi di indisciplina.
Alla fine delle lezioni ogni Docente accompagnerà la classe all'uscita vigilando che non si verifichino incidenti lungo il percorso.
Il Docente che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza. I permessi brevi nonché i permessi per motivi di famiglia, esami, ecc., previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono, a seguito di domanda, autorizzati dal Preside.
Art. 30- Presenza del docente alle Assemblee di Classe e d'istituto.
Ciascun Docente in servizio nelle ore destinate all'Assemblea di Classe e d'Istituto è delegato dal Preside ad assistere all'assemblea stessa al fine di "constatare il rispetto del regolamento" nonché di garantirne l'ordinato svolgimento.
Per consentire, inoltre, il perseguimento di importanti mete formative quali l'abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, l'osservanza delle più elementari regole democratiche, il docente che lo riterrà opportuno, senza violare gli spazi di libertà propri dei giovani, potrà sollecitare l'impiego, la correttezza metodologica, la valenza formativa del dibattito.
Art. 31 - Oneri dei Docenti
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive
(cfr. artt. 41, 42, 43 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola).
L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate.
Ogni Docente firmerà il Registro di Presenza apponendo accanto al proprio nome l'ora di arrivo a scuola.
Ogni Docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua. parte il registro personale, il registro di classe, il registro di stato personale.
Sono a disposizione di ciascun Docente in presidenza i seguenti registri:
- Registri Consegna Elaborati;
- Registro Fondo d'Istituto;
- Registro Firma Ingresso;
- Registro Circolari.
I Docenti interessati dovranno firmare gli appositi registri dei laboratori dell'istituto (chimica, video, informatica, ecc.), di cui sono materialmente responsabili.
Di volta in volta sul Registro Consegna verranno annotate tutte le operazioni inerenti l'uso dei laboratori, nonché le anomalie riscontrate.
Ogni Docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati entro dieci giorni dal loro svolgimento ed in presidenza entro i successivi cinque giorni.
Ogni Docente potrà prendere visione in segreteria didattica dei giudizi e dei profili dei singoli alunni.
Il Docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione, né richiederà fotocopie di pagine o capitoli di altri testi.
Ogni docente predisporrà tempestivamente ad inizio di anno scolastico e sottoporrà alla firma della propria classe il proprio contratto formativo.
Ogni Docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.
Ogni Docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati (C.M. n. 197/95).
Ogni Docente con disponibilità e spirito di collaborazione si adopererà, previo impegno alla reciprocità, per consentire l'effettuazione delle prove scritte in classe.
Ciascun Docente si adopererà. perché l'immagine esterna dell'istituto sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.
Ogni Docente, nel rispetto delle Circolari Ministeriali, dovrà evitare un eccessivo sovraccarico di compiti a casa nella consapevolezza che lo stesso, oltre agli eventuali riflessi dannosi sotto il profilo igienico, contribuisce a determinare una preparazione lacunosa e precaria per l'impossibilità di una serena e approfondita maturazione delle conoscenze (Circolare Ministeriale n. 62/64).
Ogni Docente avrà cura che la citata Circolare Ministeriale ti. 62 dispone che agli alunni delle scuole secondarie non vengano assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo.
Ogni Docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della prova scuola ed informare il Preside delle lezioni private eventualmente impartite.
Ogni Docente avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli alunni nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni gli alunni in difficoltà
Ogni Docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali degli alunni e delle loro famiglie.
Ogni Docente dovrà recuperare i dieci minuti di riduzione di ogni ora di lezione con attività previste dall'art. 41 del C.C.N.L.
Art. 32- P.O.F. e deliberazioni degli Organi Collegiali
Ogni Docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Preside e dei coordinatori, collaborando alla realizzazione dei "deliberati" collegiali, adoperandosi per la realizzazione del progetto educativo d'istituto.
Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti.
I Docenti sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento programmati dal Collegio dei Docenti.
Le prove scritte dovranno essere non meno di tre nel trimestre o quadrimestre (ad intervalli regolari). Le fascette dì contenimento dovranno essere compilate in ogni loro parte.
Le prove orali dovranno essere sistematiche ed in numero congruo alla verifica degli obiettivi.
Ai Docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione d'orario, indicando su apposito modulo quella prescelta con le relative motivazioni.
Resta evidente che la concessione della stessa sarà subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio (orario settimanale delle lezioni). Il modulo-richiesta va presentato al Preside.
Art 33- Rapporti scuola famiglie.
I Docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395 D.
Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) secondo le modalità ed i criteri proposti dal collegio dei docenti e definiti dal Consiglio d'istituto compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto ed in modo da consentire la concreta accessibilità al servizio.
Il Preside, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari dei Docenti.
Gli incontri scuola-famiglia previsti nel corso dell'anno scolastico sono quattro di cui uno a novembre, uno a dicembre, uno a marzo e uno ad aprile (ore 16 - '0).
I rapporti con le famiglie si svolgono anche in un'ora fissata dagli insegnanti in un giorno della settimana.
I Docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente, tramite la segreteria, le famiglie in caso di scarso profitto degli allievi, al fine di ricercare le più opportune soluzioni "mirate" ad un recupero individualizzato.
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